Il progetto di legge intende modificare profondamente la normativa vigente in materia di segreto di Stato.
Il proponente muovendo dalla grave crisi di legalità che ha investito le Istituzioni in questi ultimi anni, nonché dal clima di generale sospetto e di diffidenza verso i poteri dello Stato, sottolinea che il valore costituito dall'unità della lotta contro la illegalità diffusa perseguita attraverso il valore della trasparenza debba prevalere sull'interesse della tutela del segreto.
Al riguardo il Disegno di Legge in oggetto propone di abolire il segreto di Stato, il segreto di ufficio e il segreto istruttorio. In particolare:
- l'art. 1 prevede la non applicabilità degli artt. 12, 16 e l8 della legge 24 ottobre 1977 n. 801, nonché degli articoli da 256 a 263 C.p. e dall'art. 202 C.p.p., in relazione "a fatti accertati, a documenti prodotti e atti formati, a notizie acquisite, a procedimenti giudiziari iniziati entro la data del 27 marzo 1994".
Il secondo comma, inoltre, stabilisce che anche nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a fatti accaduti entro il 27 marzo 1994 non possono essere opposti né il segreto di Stato, né il segreto di ufficio, né il segreto istruttorio, né qualsiasi altro tipo di segreto.
Il comma 3 confermando quanto previsto dall'art. 204 C.p.p. circa l'esclusione del segreto per fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale, prevede la possibilità, anche successivamente alla data del 27.3.1994, che il soggetto interessato possa dichiarare, in un procedimento giudiziario o amministrativo, la volontà di opporre il segreto di Stato, istruttorio e di ufficio. Tale ipotesi si concretizza, tuttavia, quando la deposizione del soggetto in parola può determinare una situazione di obiettivo pericolo per la vita o i beni essenziali di agenti dei Servizi o possa ledere il diritto alla riservatezza dei cittadini oppure possa recare danno ai buoni rapporti internazionali.
Nella fattispecie il giudice può disporre gli accertamenti necessari se dubita della fondatezza della suindicata dichiarazione e, nel caso che tali indagini dimostrino l'inattendibilità, ordina che il soggetto deponga;
- l'art. 2 attribuisce ai membri del Parlamento il libero accesso agli archivi del Comitato Esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMi), del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDe), del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché agli archivi giudiziari e a quelli dei singoli ministeri.
Il secondo comma prevede la possibilità per i dirigenti del CESIS, del SISMi, del SISDe e per le autorità preposte agli enti sopra citati, di opporsi ricorrendo al Comitato parlamentare di controllo, previa approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'opposizione può essere accolta solo con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Comitato, sempre che vi sia compreso il voto del Presidente e nei soli casi in cui si debba tutelare la vita o i beni essenziali di agenti dei Servizi;
- l'art. 3 prevede la sostituzione dell'art. 255 C.p. con un nuovo precetto che rispetto all'attuale norma configura una diversa figura di reato, ovverosia la manomissione degli archivi riservati.
Tale norma stabilisce che "Chiunque... introduca altri atti, documenti o materiali, veri o falsi... negli archivi in cui si custodisce materiale coperto da segreto di Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni".
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1994
Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato, sul segreto d'ufficio e sul segreto istruttorio
Onorevoli Senatori. - La grave crisi di legalità che da tempo minaccia ormai apertamente gli stessi presupposti della sovranità nazionale e che trae, se non la sua origine, la sua concausa dalla crisi di legittimazione dei pubblici poteri e della stessa politica, richiede, di fronte a fatti gravi quali ieri l'uccisione di Falcone e Borsellino e l'annientamento delle loro scorte, e ancora ieri i ripetuti attentati di tipo terroristico-stragista, una grande unità delle forze politiche, parlamentari, culturali e sociali nella lotta per lo Stato.
Ma questa unità è incompatibile con il clima di diffidenza che è ancora forte verso i poteri dello Stato; e forte è la tentazione di utilizzare ancora fatti luttuosi e dolorosi per fini di lotta politica o addirittura per tentativi di rivincita contro la condanna che la storia ha pronunciato su ideologie e sistemi politici o, peggio, come forme di "appello" nelle elezioni. Ma anche molti cittadini onesti, e non solo volgari speculatori e teorici della "dietrologia" e del "complotto", pensano che siano presenti "poteri occulti" che si servono di apparati dello Stato.
Causa o pretesto di questo diffuso e pericoloso sentimento è il non pieno accesso alle informazioni che si vede ostacolato dal segreto di stato, da quello d'ufficio e da quello istruttorio.
In realtà, in Italia quasi mai le informazioni rimasero per lungo tempo segrete, e sarebbe presuntuoso definire ormai da lungo tempo "segreti" i nostri cosiddetti "servizi di informazione e di sicurezza".
Non vi è più motivo di prevenire violazioni di un segreto di Stato che, con il venir meno della minaccia politica e militare sovietica, sostenuta dall'ideologia e dalla solidarietà del comunismo internazionale, ha assolutamente perduto di attualità, nel contesto in cui era stato valutato.
Al di là delle cose che dovevano rimanere segrete - e che lo sono ancora in altri paesi che fanno parte del "club atlantico" - esse nel nostro Paese non lo sono più, non riescono oggi ad esserlo, e forse non meritano di esserlo più.
Comunque, il valore costituito dall'unità della lotta contro l'illegalità e la sovversione criminosa, e quindi il valore della trasparenza prevale ormai sull'interesse alla tutela del segreto, se mai le condizioni storiche, geografiche, politiche e militari lo giustifichino, almeno nei termini tradizionali. Ritengo che fino a quando il Paese non si sarà dato una politica nazionale (estera, della difesa e della sicurezza), e fino a quando non si sarà dotato di servizi di informazione e sicurezza moderni, "rinazionalizzati" negli obiettivi, nei compiti e nelle dipendenze, il segreto di Stato, il segreto d'ufficio ed il segreto istruttorio relativamente a periodi trascorsi vada abolito e gli archivi aperti.
A questo è finalizzato il disegno di legge che si ha l'onore di riproporre con talune modifiche in questa XII legislatura.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. In riferimento a fatti accertati, a documenti prodotti e atti formati, a notizie acquisite, a procedimenti giudiziari iniziati entro la data del 27 marzo 1994, non sono applicabili:
a) gli articoli 12, 16 e 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
b) gli articoli da 256 a 263 del codice penale;
c) l'articolo 202 del codice di procedura penale.
2. Nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a fatti accaduti entro il 27 marzo 1994 non si possono opporre né il segreto di Stato, né il segreto d'ufficio, né il segreto istruttorio, né qualsiasi altro tipo di segreto, ancorché esso abbia ad oggetto elementi di informazione da tenere segreti in forza di trattati o di accordi internazionali o da considerare di proprietà degli enti, istituzioni o organizzazioni cui lo Stato italiano abbia aderito.
3. Salvo quanto previsto dell'articolo 204 del Codice di procedura penale, su fatti accaduti successivamente alla data di cui al comma 2, il segreto di Stato, istruttorio e di ufficio può essere opposto qualora il soggetto interessato dichiari che la sua deposizione possa determinare una situazione di obiettivo pericolo per la vita o i beni essenziali di agenti dei servizi di informazione e sicurezza o di altri enti, corpi o uffici interessati che operino all'estero o possa ledere il diritto alla riservatezza dei cittadini oppure possa recare danno ai buoni rapporti internazionali. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, dispone gli accertamenti necessari. Se la predetta dichiarazione risulta infondata, ordina che il soggetto deponga.
Art. 2
1. I membri del Parlamento hanno pieno e libero diritto di accesso agli archivi del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), del Servizio per la informazione e la sicurezza militare (SISMi), del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDe), del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando generale della Guardia di Finanza, nonché agli archivi degli enti, uffici e comandi dipendenti da tali organismi, agli archivi giudiziari e a quelli dei singoli ministeri. Essi hanno diritto di trarre, o aver copia di qualunque documento ivi esistente e di utilizzare, nelle forme che ritengano utili e necessarie all'interesse pubblico, anche in forma pubblica, i documenti stessi nonché le informazioni che si possono trarre dal loro contenuto.
2. I dirigenti del CESIS, del SISMi, del SISDe e le autorità preposte agli altri enti, comandi, uffici, di cui al comma 1, possono opporsi all'esercizio del diritto previsto dal comma 1, ricorrendo, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato parlamentare previsto dall'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. L'opposizione può essere accolta soltanto con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Comitato, sempre che vi sia compreso il voto del Presidente, nei soli casi in cui si debba tutelare la vita o i beni essenziali di agenti dei servizi o di altri enti, corpi, uffici interessati, che operino attualmente all'estero o il diritto alla privatezza dei cittadini o i buoni rapporti internazionali, salvo quanto stabilito dall'articolo 1.
Art. 3
1. L'articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 255. - (Manomissione degli archivi riservati). - Chiunque distrugga, sottragga, trasferisca altrove od occulti alcuno degli atti, documenti o materiali contenuti negli archivi in cui si custodiscono atti, documenti o materiale coperto da segreto di Stato, segreto d'ufficio o segreto istruttorio o vi introduca altri atti, documenti o materiali, veri o falsi, che non vi si trovavano, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
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